Questa aliquota così ridotta è applicata sia alla realizzazione dei lavori, sia all’acquisto e dunque alla fornitura di tutti quei beni che servono al fine di realizzare l’intervento.
Quando si parla di beni significativi, tuttavia, si parla di tutti quei beni che influiscono economicamente a livello maggiore rispetto all’intervento stesso. Tra questi beni significativi sono ascensori e montacarichi, caldaie, videocitofoni ed anche infissi esterni ed interni.
Iva al 10%
sui beni significativi, che oltre agli infissi, sono altresì rappresentati da apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, ma anche sanitari e rubinetterie da bagno, si applica l’Iva al 10%.
Tale aliquota agevolata si applica tuttavia sulla differenza tra l’importo complessivo pagato dal committente e il valore univoco dei beni significativi. Ad esempio, su un intervento di ristrutturazione del valore di 10.000 Euro per il committente, si valutano 4.000 Euro di costi di effettuazione lavori e 6.000 Euro di infissi.
Questi beni significativi, come abbiamo visto, incidono maggiormente rispetto al valore dell’intervento di ristrutturazione.
Per questo motivo, fino a 4.000 Euro, l’aliquota agevolata applicata sarà del 10%.
Circolare n. 12/E
La circolare del 8 aprile 2016, n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate definisce che gli infissi sono beni finiti. Ci si chiede se i componenti accessori quali tapparelle e materiali montaggio, possano essere considerati al pari degli infissi.
La risposta è semplice: se al momento dell’installazione dei suddetti infissi sono forniti anche i componenti di montaggio, si deve verificare se questi componenti siano dotati di autonomia funzionale rispetto all’infisso stesso. Se hanno autonomia, i componenti accessori non possono essere considerati all’interno del valore collettivo dell’infisso.
Nel caso in cui, al contrario, il componente è imprescindibile dalla funzionalità dell’infisso, è a tutti gli effetti parte di esso e dunque si può applicare l’agevolazione.
Valore degli infissi
Per determinare il valore degli infissi, ci si rifà alla Circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E e all’art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972. Secondo questi testi il valore dei beni elencati deve necessariamente risultare dall’accordo contrattuale che previamente viene stipulato tra le parti.
E’ infatti un valore che deve tenere altresì conto di tutti quegli gli oneri che concorrono alla produzione dei beni significativi di cui sopra, unitamente alle materie prime utilizzate e alla manodopera impiegata per la realizzazione dell’installazione.
Dove acquistare gli infissi che rientrano nelle detrazioni fiscali ?
Sul sito Edil Val troverete infissi con alto grado di isolamento termico. In PVC, legno, alluminio o legno alluminio.